Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Palermitano

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Telefono: 091.668.35.26

email: tribunalepalermitano@gmail.com

PEC: teipalermitano@legalmail.it  

Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Palermitano

Via Arcivescovado n.11 - 90046 Monreale
dal Lunedì al Venerdi dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Martedì, Mercoledì e Giovedi anche dalle  ore 14:00 alle ore 17:00

 

 

Sito creato da Angelo Mantegna -- su piattaforma Flazio.com

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Costi per Nullità Matrimoniale

 

 

Riguardo al costo di un processo canonico di dichiarazione di nullità matrimoniale, è doveroso sottolineare che i Vescovi si preoccupano che i fedeli non debbano rinunciarVi, per mere ragioni economiche, alla possibilità di accedere a questo servizio ecclesiale. E' per tale motivo che la Conferenza Episcopale Italiana, con Decreto del 7 giugno 2018, ha regolamentato la materia, stabilendo che i costi dei tribunali - fatta eccezione per il contributo di concorso ai costi di causa - siano quasi esclusivamente a carico proprio della C.E.I..

 

Sempre la C.E.I., con Decreto del 3 dicembre 2019, ha inoltre aggiornato i criteri economici a cui Avvocati e Procuratori devono attenersi.

 

Il costo di un processo canonico di nullità matrimoniale si compone di tre voci:

il contributo alle spese processuali (si tratta di un contributo minimo rispetto ai veri costi del processo, che vengono sostenuti dalla Conferenza Episcopale Italiana, affinché i fedeli non  siano impediti per motivi economici di ricorrere a questo strumento per fare verità sulla propria situazione), il compenso per l'avvocato e l’onorario del procuratore, secondo parametri fissati dalla Conferenza Episcopale Italiana, scaricabile da qui!

 

Contributo alle spese processuali:

 

Per la parte attrice: € 525,00.

 

Per la parte convenuta: che sta in giudizio da sola: nessun contributo.

Per la parte convenuta: che si costituisce in giudizio con un proprio Patrono: € 262,50.

 

Le spese processuali possono essere versate tramite bonifico bancario intestato a “Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Palermitano”, sull’IBAN IT24J0895243450000000281858 - (Bcc “G. Toniolo” e San Michele di San Cataldo – Agenzia di Monreale), indicando nella causale i cognomi delle parti.

 

Il compenso per l’Avvocato per il patrocinio nel processo di primo grado:

minimo di € 1.600,00 – massimo di € 3.000,00;

onorario del procuratore (se distinto dall’avvocato) € 350,00

 

Compenso per l'avvocato nel processo di primo grado e nel processo di appello
Il compenso economico complessivo per il patrocinio nel processo di primo grado e nel processo di appello a norma del canone 1680 § 2 del C.D.C., comprende due voci: l'onorario e le spese vive.

a) L'onorario copre l'attività di consulenza preliminare, l'assistenza durante l'istruttoria e la redazione delle memorie difensive in fase dibattimentale (restrictus defensionis e restrictus responsionis). Poiché però ogni causa è diversa da un'altra, ne consegue che l'attività legale richiesta può comportare, in alcuni casi, un impegno più gravoso rispetto al normale; è per tale ragione che l'importo dell'onorario è variabile, ma deve essere compreso tra un minimo di € 1.600,00 (milleseicento/00) ed un massimo di € 3.000,00 (tremila/00).

b) Le spese vive sono quei costi direttamente sostenuti dall'avvocato e che rientrano nelle seguenti voci (N.B.: con l'eccezione delle prime due in elenco, che sono sempre presenti, le altre sono soltanto eventuali):
versamento dell'IVA;

contributo per la cassa dei procuratori e degli avvocati;

consulti con altri legali ed esperti;

costi di trasferta;

 

produzione di materiale probatorio (ad esempio: autentiche, riproduzioni fotografiche, traduzioni di documenti, fotocopie di atti, eccetera). 
Per ottenere dal cliente il rimborso delle spese vive, l'avvocato è tenuto a presentare al Tribunale la relativa documentazione contestualmente alla produzione delle prime difese (restrictus defensionis). Sarà cura del Tribunale provvedere ad approvarle o a ridimensionarle in base alle norme particolari di cui dispone per regolare la materia. 
La parte che si avvale dell'ausilio di un patrono di fiducia deve presentare (la parte attrice unitamente al libello e la parte convenuta contestualmente al deposito del mandato procuratorio) la dichiarazione di presa visione degli oneri economici, che dovrà essere sottoscritta, oltre che dalla parte stessa, anche dal proprio legale. Si invita la parte che sottoscrive la dichiarazione di presa visione degli oneri economici a leggerne con attenzione il contenuto ed a chiederne il rispetto integrale. 

 

Onorario del procuratore

Nel caso in cui l'avvocato venga affiancato da un procuratore, la somma dovuta a quest'ultimo ammonta a € 350,00 (trecentocinquanta/00). Tale somma non è dovuta nel caso in cui i ruoli di avvocato e procuratore siano rivestiti dalla stessa persona.

 
 

Compenso per l'avvocato e il procuratore nel processo di appello con rito ordinario
Nel caso in cui il processo di appello dovesse svolgersi con rito ordinario, l'onorario dovuto all'avvocato di fiducia mantiene il suo status di variabilità, rimanendo però in questo caso compreso tra un minimo di € 650,00 (seicentocinquanta/00) ed un massimo di € 1.300,00 (milletrecento/00). A tale onorario sono da aggiungere, così come nel caso del processo di primo grado, le cosiddette spese vive già menzionate al punto b) sopra riportato (dunque, versamento dell'IVA, contributo per la cassa dei procuratori e degli avvocati, consulti con altri legali ed esperti, costi di trasferta, produzione di materiale probatorio). 
Rimane invariato, invece, l'importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) dovuto come compenso al procuratore che dovesse eventualmente affiancare l'avvocato di fiducia (compenso, giova ripeterlo, che non è dovuto nel caso in cui i ruoli di avvocato e procuratore siano rivestiti dalla stessa persona). 

 

Nel caso di ricorso al patrocinio del Patrono Stabile, invece, a quest'ultimo non è dovuto alcun onorario. La parte che usufruisce dell'assistenza legale del Patrono Stabile dovrà versare solo il contributo alle spese processuali di € 525,00 (cinquecentoventicinque/00) all'atto dell'introduzione del processo. 

 

 

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